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Mandato da assessore per l’ex sindaco di San Giorgio Cecchin: “Nessuna incompatibilità”

Cecchin rispedisce al mittente i dubbi della civica di centrodestra Uniti per San Giorgio sul suo mandato da assessore dopo dieci anni da sindaco

walter cecchin sindaco san giorgio su legnano

«Non sussiste nessuna incompatibilità, né con lo statuto comunale, né con altro, nel mio mandato da assessore». Walter Cecchin, da pochi mesi nominato assessore ai lavori pubblici e vicesindaco dal neo-eletto primo cittadino Claudio Ruggeri, rispedisce al mittente i dubbi sollevati dalla civica di centrodestra Uniti per San Giorgio, che dai banchi dell’opposizione durante l’ultima seduta del consiglio comunale cittadino aveva puntato il dito contro l’incarico assegnato all’ex sindaco.

Uniti per San Giorgio: “Il vicesindaco al terzo mandato è incompatibile con lo statuto comunale”

 

«L’articolo 42 comma 3 dello statuto comunale di San Giorgio recita: “Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo nominato assessore” – spiega Cecchin -. Ho firmato per dieci anni documenti, atti, ordinanze, bilanci, delibere di consiglio, di giunta, matrimoni, cittadinanze e tantissimo altro con la scritta “il sindaco Walter Cecchin” e oggi vengo a “scoprire” che non ero sindaco, ma assessore! Sindaco e assessore sono due componenti di un’amministrazione con ruoli e responsabilità molto diverse: questo lo stabilisce molto bene il TUEL, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Differenti ruoli che sono normati dalla legge in modo differente, infatti il sindaco può al massimo fare due mandati consecutivi mentre l’assessore può essere nominato dal sindaco senza limiti di mandato».

«Il consigliere fa riferimento al 1990, quando si equiparava il mandato del sindaco a quello dell’assessore applicando la norma dei due mandati massimi del sindaco – aggiunge l’ex primo cittadino -. Nel 1999 la legge del 3 agosto n. 265/1999 art. 11 comma 11 abrogò questa norma considerando le norme statutarie caducate e quindi non applicabili, considerando sindaco e assessore due figure distinte: infatti solo per il sindaco sono rimasti i due mandati massimi consecutivi. È da oltre 20 anni che questa norma è decaduta negli statuti comunali per effetto della nuova legge. Non si rivede lo statuto per ogni norma cambiata, ma si applicano le leggi di ordine superiore alle comunali. Lo statuto di San Giorgio è stato rivisto e approvato nel 2006 da un’amministrazione di cui se non ricordo male faceva parte anche il consigliere, che, senza volontà, sicuramente per una svista, ha approvato un articolo nello statuto che era stato abrogato sette anni prima da una legge dello Stato e quindi non è applicabile perché non di competenza del consiglio comunale».

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 06 Ottobre 2022
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