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Decreto scuola, tetto del 30% agli studenti “stranieri”: ecco cosa significa

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo DL scuola. Tra le misure previste il limite nelle classi prime per gli studenti con cittadinanza straniera con un percorso scolastico ancora breve in Italia e corsi di italiano per le famiglie. Ma anche latino facoltativo alle medie e nuove denominazioni per tecnici e professionali

scuola

Il Consiglio dei ministri ha approvato nel pomeriggio di giovedì 24 settembre il nuovo decreto legge sulla scuola. Il provvedimento contiene misure per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’attuazione degli interventi legati al Pnrr e per l’integrazione degli studenti stranieri, oltre a disposizioni sulla formazione superiore e sulla ricerca.

A catalizzare il dibattito sono soprattutto le norme sulla composizione delle classi, con l’introduzione di un limite del 30% per una determinata categoria di studenti con cittadinanza non italiana (e non genericamente “stranieri”), e il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto.

Il tetto del 30%: non riguarda tutti gli studenti stranieri

Il punto più discusso del decreto è quello che introduce un limite alla presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana. La formula “tetto del 30% agli stranieri”, utilizzata nelle cronache di queste ore, necessita però di una precisazione: secondo il testo della bozza riportato da Ansa e dalle testate specializzate, non tutti gli studenti senza cittadinanza italiana vengono conteggiati allo stesso modo.

La norma, destinata ad applicarsi in maniera strutturale a partire dall’anno scolastico 2027/2028, riguarda innanzitutto le classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado. Non tocca quindi le classi già esistenti.

Alla primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia oppure non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non potrà superare il 30% degli iscritti alla classe. Un bambino con cittadinanza straniera nato in Italia, quindi, non dovrebbe essere conteggiato nella soglia; allo stesso modo ne resta escluso chi abbia già frequentato per almeno due anni la scuola dell’infanzia.

Il criterio cambia alle medie e alle superiori. Nelle classi prime della secondaria di primo e secondo grado il limite riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo per almeno tre anni il sistema nazionale di istruzione. Chi ha quindi già alle spalle un percorso scolastico sufficientemente lungo in Italia non viene conteggiato ai fini del raggiungimento del 30%.

Il decreto non distingue inoltre, secondo le ricostruzioni disponibili, tra cittadini di Paesi dell’Unione europea ed extracomunitari. Ciò significa che il meccanismo può riguardare anche un alunno francese, romeno o svizzer-tedesco appena arrivato in Italia, mentre può non coinvolgere un ragazzo con cittadinanza marocchina, albanese o cinese che abbia già completato il percorso scolastico previsto dalla norma nel nostro Paese.

È quindi più preciso parlare di un limite destinato soprattutto agli studenti di più recente inserimento nel sistema scolastico italiano, anche se la formulazione normativa continua formalmente a fare riferimento alla cittadinanza non italiana e utilizza nascita e anni di frequenza scolastica come criteri per determinare chi debba essere conteggiato.

Il nodo della conoscenza dell’italiano

Il Governo ha presentato la misura come fondata principalmente sulla conoscenza della lingua. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha più volte sostenuto che il criterio dovrebbe essere «puramente linguistico» e che l’obiettivo sia evitare la concentrazione nella stessa classe di un numero elevato di studenti che non possiedono ancora una conoscenza sufficiente dell’italiano.

Nel testo anticipato dalle agenzie, tuttavia, la conoscenza linguistica non viene misurata semplicemente attraverso la cittadinanza né, almeno nelle disposizioni riportate da Anaa, attraverso un unico test nazionale: vengono utilizzati soprattutto elementi oggettivi del percorso del ragazzo, come il luogo di nascita e gli anni già trascorsi nella scuola italiana. Alcune testate specializzate riferiscono inoltre dell’ipotesi di verifiche delle competenze linguistiche per i nuovi inserimenti, come avviene oggi per gli studenti inseriti nei percorsi NAI (Neo Arrivati in Italia).

Questa distinzione è importante anche per comprendere la platea effettivamente interessata. Secondo una stima della Flc Cgil riportata oggi da ANSA, gli studenti neoarrivati in Italia con conoscenza scarsa o nulla dell’italiano sarebbero meno di 40mila, circa il 4% dei circa 900mila alunni con cittadinanza non italiana presenti nelle scuole e meno dello 0,5% dell’intera popolazione scolastica.
Si tratta di una stima sindacale, non della quantificazione ufficiale contenuta nel decreto.

Lo stesso dato permette però di mettere in prospettiva il provvedimento: gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa 930mila e rappresentano, secondo i dati richiamati oggi, l’11,6% degli iscritti, ma quasi due terzi sono nati in Italia. La misura non coincide quindi con una redistribuzione generale di tutti gli alunni stranieri presenti nelle scuole.

Cosa succede alle classi già formate

Un altro punto riguarda i tempi. Il limite entrerà a regime con la formazione delle classi dall’anno scolastico 2027/2028, ma il decreto è destinato ad avere effetti già nell’anno scolastico in corso per i nuovi arrivi.

Valditara ha escluso che le classi già costituite vengano smembrate. Non si procederà dunque a spostare studenti che stanno già frequentando una classe per riportarla sotto la soglia del 30%. Per il 2026/2027 l’intervento dovrebbe riguardare soprattutto le nuove iscrizioni che arrivano durante l’anno scolastico, fenomeno frequente nel caso di ricongiungimenti familiari o di famiglie appena trasferite in Italia.

Dal 2027/2028, invece, il limite dovrebbe diventare uno dei criteri da considerare nella formazione delle nuove classi prime.

Se una scuola supera il 30%, intervengono gli uffici scolastici

Il passaggio più delicato è quello della redistribuzione. Quando una scuola raggiunge la soglia prevista e arriva una nuova iscrizione che determinerebbe il superamento del limite, la soluzione indicata dal Governo è cercare posto in un altro istituto vicino.

Gli uffici scolastici saranno quindi chiamati a coordinare i dirigenti delle diverse scuole per ottenere una distribuzione più equilibrata degli studenti sul territorio. Non dovrebbe trattarsi di un meccanismo automatico che assegna l’alunno a qualsiasi istituto disponibile: il decreto richiama il principio di prossimità e la necessità di salvaguardare concretamente il diritto allo studio.

Nelle ricostruzioni pubblicate oggi viene specificato che dovrà essere considerato il domicilio dello studente e dovranno essere valutate le esigenze familiari documentate. Un caso espressamente richiamato è quello di una famiglia che debba assistere un figlio con disabilità e per la quale l’assegnazione a una scuola più distante provocherebbe difficoltà non sostenibili.

Prima dovrebbe essere la scuola a verificare la possibilità di un inserimento compatibile con la soglia; successivamente potrà intervenire l’amministrazione scolastica territoriale per individuare un istituto di prossimità.

Sono previste deroghe: il 30% non è un limite assoluto

Il tetto, infatti, non sarà rigido in tutte le situazioni. Se non esiste nelle vicinanze una scuola alternativa in grado di accogliere lo studente senza produrre difficoltà sproporzionate alla famiglia, la soglia potrà essere superata.

È uno dei punti più rilevanti soprattutto nei piccoli Comuni, nelle aree montane e, più in generale, nei territori nei quali esistono pochi istituti scolastici. L’applicazione letterale del 30% potrebbe infatti obbligare uno studente a percorrere molti chilometri per raggiungere un’altra scuola.

Valditara aveva anticipato nei giorni precedenti che il Governo avrebbe previsto deroghe proprio nei territori con un’elevata concentrazione di famiglie straniere o nei casi in cui non fosse materialmente possibile trovare istituti alternativi nelle vicinanze.

In queste situazioni, invece di spostare gli studenti, la risposta prevista dal decreto è il rafforzamento dell’insegnamento dell’italiano.

Da una circolare del 2010 a una norma di legge

L’idea di una soglia del 30% non nasce nel 2026. Indicazioni sulla distribuzione equilibrata degli studenti con cittadinanza non italiana erano già state introdotte dal Ministero nel 2010. La documentazione ministeriale degli anni successivi ricorda infatti che il numero di alunni con cittadinanza non italiana con ridotte conoscenze dell’italiano non avrebbe dovuto, di norma, superare il 30% degli iscritti nelle singole classi e nelle scuole.

La differenza è soprattutto nello strumento: quella previsione era contenuta in disposizioni amministrative e lasciava ampi margini di applicazione agli uffici scolastici. Il Governo sostiene che il nuovo decreto debba trasformare il principio in una norma legislativa e attribuire agli uffici scolastici un ruolo più incisivo nel coordinamento delle iscrizioni.

Già le disposizioni ministeriali sulle iscrizioni per gli anni precedenti chiedevano agli Uffici scolastici regionali, agli enti locali e alle prefetture di programmare i flussi per evitare concentrazioni anomale di studenti con cittadinanza non italiana in singole classi o istituti.

Più risorse dove il tetto non può essere rispettato

Quando la redistribuzione non è possibile, il decreto prevede risorse aggiuntive per rafforzare l’apprendimento dell’italiano: 3,4 milioni di euro nel 2027 e circa 14,1 milioni di euro all’anno dal 2028.

Le risorse dovrebbero servire per attività di potenziamento linguistico e si aggiungono agli interventi già introdotti negli ultimi anni per gli studenti neoarrivati.

Dall’anno scolastico 2025/2026 il Ministero ha infatti previsto posti destinati all’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, la classe di concorso A-23, rivolti in particolare alle scuole con una significativa presenza di studenti di primo ingresso nel sistema scolastico italiano o con competenze linguistiche insufficienti.

Secondo le ricostruzioni pubblicate oggi, il nuovo finanziamento servirà soprattutto nelle scuole alle quali sarà consentito superare il limite perché non esistono alternative territoriali praticabili.

Corsi di italiano anche per i genitori

La strategia sull’integrazione linguistica non riguarda soltanto gli studenti. Il decreto interviene anche sulle famiglie nei casi in cui le persistenti difficoltà linguistiche di chi esercita la responsabilità genitoriale vengano considerate un ostacolo grave al percorso scolastico del figlio.

La scuola potrà segnalare la situazione ai servizi sociali territoriali, che potranno predisporre un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità. Tra gli interventi previsti ci sono corsi gratuiti di lingua italiana organizzati attraverso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, i Cpia, con l’obiettivo di raggiungere almeno il livello A2 (in diverse realtà con famiglie con background migratorio esistono già).

Sono previste eccezioni per chi abbia gravi limitazioni nella capacità di apprendere la lingua a causa dell’età, di una patologia o di una disabilità certificata.
Nelle prime versioni del testo circolate nel corso della giornata ha suscitato particolare attenzione anche il riferimento alle conseguenze nei casi di mancata adesione ai percorsi predisposti dai servizi sociali.

Ansa ha riferito che la bozza contempla, nelle situazioni previste dalla normativa richiamata, anche il possibile collocamento del minore fuori dal nucleo familiare. È uno dei passaggi sul quale sarà particolarmente importante verificare la formulazione definitiva del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ancora non disponibile.

Volto coperto a scuola, multe da 200 a mille euro

Il decreto interviene anche sull’accesso agli istituti scolastici con il volto coperto. Salvo ragioni sanitarie o di sicurezza, sarà vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari e agli incontri tra scuola e famiglia in condizioni che non consentano il riconoscimento del volto.

La disposizione viene generalmente riferita nelle cronache di queste ore a burqa e niqab, ma la formulazione riportata dalla bozza riguarda più in generale qualsiasi modalità che impedisca il riconoscimento del viso. La sanzione amministrativa prevista va da 200 a mille euro; nel caso di un minore la responsabilità ricade sul genitore o su chi esercita la responsabilità genitoriale.

Latino facoltativo alle medie

Il decreto contiene anche interventi che non riguardano l’immigrazione. Dall’anno scolastico 2027/2028 è prevista l’introduzione di un’ora settimanale aggiuntiva e facoltativa di “Latino per l’educazione linguistica” a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

Il percorso dovrebbe comprendere 33 ore annuali ed essere affidato ai docenti della classe di concorso A-12 in possesso dei requisiti previsti.

Tecnici e professionali cambiano denominazione

Il decreto interviene inoltre sulla denominazione degli istituti tecnici e professionali, nell’ambito della riforma dell’istruzione tecnica e professionale. Secondo le anticipazioni pubblicate dalle testate specializzate nella giornata di oggi, il provvedimento introduce il riferimento ai “licei” anche per questi percorsi.

Il confronto politico sulla misura

Il provvedimento arriva dopo giorni di confronto politico e istituzionale. Il Governo presenta il limite del 30% come uno strumento per evitare concentrazioni eccessive di studenti che non conoscono ancora sufficientemente l’italiano e per favorire l’integrazione scolastica. Valditara ha sostenuto che una distribuzione più equilibrata possa migliorare l’apprendimento sia degli studenti appena arrivati sia del resto della classe.

Sindacati ed esponenti dell’opposizione hanno invece sollevato obiezioni sulla reale efficacia del limite e sulla concreta possibilità di applicarlo nei territori dove la presenza di studenti di origine straniera è maggiormente concentrata.

Il confronto riguarda anche i numeri. Il dato di circa 34mila classi con una forte presenza di studenti stranieri, citato nel dibattito politico di questi giorni, non coincide con il numero delle classi che necessariamente dovranno essere modificate dal decreto: dal conteggio previsto dalla nuova disciplina restano infatti esclusi molti studenti nati o scolarizzati in Italia.

Per conoscere la portata effettiva della norma sarà quindi necessario verificare il testo definitivo del decreto e, successivamente, i provvedimenti applicativi che dovranno stabilire come scuole e uffici scolastici gestiranno concretamente le iscrizioni e le deroghe.

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Pubblicato il 24 Settembre 2026
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