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Il Consiglio di Stato sconfessa il TAR e “promuove” la gara d’appalto per gli impianti pubblicitari di Legnano

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR mettendo nero su bianco la correttezza della gara con cui Legnano ha individuato il gestore per gli impianti pubblicitari

pubblicità abusive in strada

Il Consiglio di Stato “salva” l’affidamento della concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari a Legnano. Dopo la bocciatura arrivata nei mesi scorsi dal TAR, infatti, Palazzo Spada ha ribaltato la sentenza di primo grado mettendo nero su bianco la correttezza della gara con cui ormai quasi due anni fa Palazzo Malinverni aveva individuato il gestore per i “suoi” cartelloni pubblicitari, accogliendo i ricorsi in appello presentati dal comune e dalla società che si era aggiudicata il servizio.

La procedura per l’affidamento del servizio aveva mosso i primi passi tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 con l’obiettivo di trovare un gestore per i successivi nove anni sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione della gara era poi arrivata a settembre e l’anno successivo era stato stipulato il contratto di appalto vero e proprio, ma la concessione era finita tra le aule della giustizia amministrativa con il ricorso della società al secondo posto in graduatoria, le cui obiezioni avevano colto nel segno davanti al TAR.

Non così per il Consiglio di Stato, che in primis ha rispedito al mittente le contestazioni della seconda classificata sull’inadeguatezza dell’offerte tecnica della società vincitrice, rispetto alla quale era stato denunciato un aumento del numero degli impianti pubblicitari rispetto a quelli preesistenti. Palazzo Spada ha infatti sottolineato la conformità dell’offerta al capitolato: il documento prevedeva un numero massimo di 400 cartelli pubblicitari da posizionare sulle strade di Legnano per una superficie espositiva totale di 1.500 metri quadri, e chi ha vinto l’appalto ne ha previsti 290 contro i 370 attuali, mantenendo «invariata la superficie espositiva e il gettito economico per il Comune» e anzi prevedendo «la riduzione delle dimensioni dei manufatti pubblicitari».

Per il Consiglio di Stato, inoltre, sono infondate anche le obiezioni rispetto alla violazione delle distanze previste dalle norme tecniche attuative del piano di gestione degli impianti pubblicitari del comune. In primo luogo perché il piano delle installazioni è «successivo all’aggiudicazione definitiva, per cui, da un lato, non si pone, come sostenuto dalla società ricorrente, una sorta di (illegittima) inversione dell’ordine di presentazione tra offerta tecnica e piano degli impianti pubblicitari, e, dall’altro, «l’eventuale illegittimità del piano non può in alcun modo retroagire sulla legittimità dell’aggiudicazione». Ma anche perché la deroga al distanziamento di 50 metri che in effetti in alcuni casi chi si è aggiudicato l’appalto ha proposto è consentita dal piano generale per la gestione degli impianti pubblicitari e anche dal codice della strada purché non comprometta la sicurezza.

Respinte da Palazzo Spada anche le contestazioni mosse all’offerta economica della società che si è aggiudicata l’appalto, rispetto alla quale era stato denunciato un canone «”abnorme” e “insostenibile”» e la mancata verifica di congruità. «Il piano economico finanziario elaborato dalla società deve ritenersi il frutto delle capacità economiche, imprenditoriali e organizzative dell’operatore, basato su una personale, precisa strategia di mercato – ha sottolineato il Consiglio di Stato – che non può essere sindacata nel merito delle scelte ma solo scrutinata dall’esterno in presenza di evidenti travisamenti di fatto, clamorosi errori tecnici, manifesta illogicità, abnormità a colpo d’occhio rilevante».

Il comune, peraltro, ha proceduto alla verifica di congruità motivando il riscontro positivo, e la società che ha vinto la gara d’appalto in sede di chiarimenti ha spiegato da un lato che ha la possibilità di «ridurre i costi dell’offerta tecnica in ragione della breve distanza che separa la propria sede operativa dal comune di Legnano» e dall’altro che dà particolare rilievo all’«”importanza strategica della città di Legnano in termini di presenza territoriale”, valorizzando il vantaggio ricavabile dal “ritorno di immagine e prestigio”, non disgiunto dalla previsione di un sostanziale incremento di fatturato che si potrebbe “generare nell’ambito dei comuni limitrofi”». In soldoni, «né l’amministrazione prima né il giudice dopo possono sostituire il proprio giudizio a quello, rispettivamente, del concorrente e dell’amministrazione».

QUI LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il TAR punta il dito contro i cartelli pubblicitari di Legnano, gara da rivedere

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 18 Novembre 2022
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