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Il TAR punta il dito contro i cartelli pubblicitari di Legnano, gara da rivedere

Accolto il ricorso della società seconda alla gara per l'affidamento degli impianti pubblicitari: il TAR ha indicato al comune di rivedere la graduatoria

pubblicità abusive in strada

Pollice verso dal TAR per l’affidamento della concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari a Legnano. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nelle scorse settimane ha infatti “bocciato” la gara con cui poco più di un anno e mezzo fa Palazzo Malinverni aveva individuato il gestore per i “suoi” cartelloni pubblicitari, accogliendo il ricorso presentato dalla società seconda classificata in graduatoria.

La procedura per l’affidamento del servizio aveva mosso i primi passi tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 con l’obiettivo di trovare un gestore per i successivi nove anni sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione della gara era poi arrivata a settembre e l’anno successivo era stato stipulato il contratto di appalto vero e proprio, ma la concessione è finita tra le aule della giustizia amministrativa “per mano” della società al secondo posto in graduatoria, le cui obiezioni hanno colto nel segno davanti al TAR.

Da via Corridoni, infatti, hanno stigmatizzato il piano delle installazioni presentato dalla società aggiudicataria, sottolineando che, se è vero che è prevista «la possibilità di adattare i regolamenti comunali vigenti, sulla base delle risultanze del piano delle installazioni, e di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli, nel caso di specie, le modifiche autorizzate dal comune di Legnano hanno tuttavia ecceduto tali ambiti».

Il documento, infatti, è stato approvato da Palazzo Malinverni nonostante consentisse di collocare i cartelli pubblicitari a 45 metri uno dall’altro e non a 50 come previsto dal regolamento, andando oltre alla «necessità di consentire al nuovo aggiudicatario di spostare la posizione di singoli cartelli a tutela della sua autonomia organizzativa ed imprenditoriale». Non solo: per il TAR le deroghe concesse dal comune, che interessano più del 10% degli impianti, hanno consentito alla società cui è stato affidato il servizio di «poter offrire un maggior canone concessorio, rilevante ai fini dell’aggiudicazione, rispetto agli altri concorrenti», violando di fatto la par condicio.

Quadro che complessivamente ha portato il Tribunale Amministrativo Regionale ad annullare i provvedimenti oggetto di ricorso e di conseguenza l’aggiudicazione della gara. Per il risarcimento del danno, per il quale la seconda in graduatoria ha dato disponibilità a subentrare nel contratto, servirà però un passaggio ulteriore: il comune dovrà rimettere mano alla graduatoria e ai punteggi, verificare eventuali anomalie nell’offerta della società che ha presentato il ricorso e poi procedere ad una nuova aggiudicazione della gara e alla conseguente stipula del contratto.

QUI LA SENTENZA DEL TAR

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 22 Aprile 2022
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