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Aereo in ritardo? Per il risarcimento basta il biglietto

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di ritardo dell'aereo al passeggero basterà 

Se l'aereo è in ritardo, al passeggero basterà il biglietto per chiedere il risarcimento. Per chi sceglie di girare il mondo volando, quindi, sarà sufficiente sostenere che il contrattempo si è verificato ed allegare il titolo di viaggio: ci dovrà pensare la compagnia, eventualmente, a dimostrare che l'orario di atterraggio previsto è stato rispettato.

La decisione arriva direttamente dal Palazzaccio: gli Ermellini, con un'ordinanza depositata il 23 gennaio, hanno accolto il ricorso presentato da un passeggero che nel 2009 aveva subito 4 ore di ritardo su un volo in partenza da Berlino e diretto a Roma, finendo anche per perdere la coincidenza che dalla capitale lo avrebbe dovuto portare a Palermo.

Prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale di Roma avevano rigettato la richiesta di risarcimento dello sfortunato viaggiatore, che ha così deciso di portare la sua battaglia fino alla Suprema Corte. E sembra proprio che abbia fatto bene: da Piazza Cavour, infatti, hanno ricordato che «mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell'aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell'aeroporto), il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell'orario esatto in cui il veicolo è atterrato».

E per questo la Cassazione ha stabilito che il passeggero che agisce in giudizio per il risarcimento del danno causato dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardo dell'aereo «deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004». 

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 24 Gennaio 2018
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