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L’assegno ponte è realtà: spetta ai genitori lavoratori autonomi per i figli minori

Il nuovo contributo, come le maggiorazioni per l'assegno familiare per i dipendenti, possono essere richiesti da oggi, 1 luglio sul portale Inps

Generica 2020

A partire da oggi 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021 entra in vigore l’Assegno temporaneo per i figli, già ribattezzato “Assegno Ponte“. Si tratta di  un’agevolazione economica a sostegno delle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni familiari, cioè tipicamente lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, titolari di pensione da lavoro autonomo) e con un Isee inferiore a 50.000 euro annui.
Possono richiederlo i cittadini italiani o stranieri (ma con regolare permesso di soggiorno) soggetti all’imposta sul reddito in Italia e qui residenti o domiciliati da almeno due anni (anche on consecutivi).

COME RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile a questo link  oppure dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
Contact Center Integrato di Inps al numero 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164 164 da mobile.
– Patronati.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021 (non è quindi necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti).
A partire da ottobre l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese in cui viene presentata domanda.

La procedura punta alla semplicità e richiede di inserire il codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente (che non deve essere allegato)

IMPORTO DELL’ASSEGNO

L’ammontare dell’assegno ponte (o temporaneo) viene calcolato in base al numero dei figli (secondo due criteri: meno di 2 figli oppure 3 o più minori) e alla situazione Isee, secondo un  dettagliata tabella che prevede oltre 500 situazioni diverse. Il massimo contributo è previsto per le famiglie con Isee fino a 7 mila euro167,80 euro a figlio in caso ci siano massimo due figli minori, 217,80 euro per ogni figlio minore per le famiglie con 3 o più figli. Un’ultima fascia dai 40 ai 50 mila euro di Isee, prevede un assegno di 30 euro a figlio (40 euro in caso di tre o più figli).
L’assegno viene maggiorato di 50 mila euro per ogni figlio con disabilità.

MODALITA’ DI ACCREDITO

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN , libretto postale intestati al richiedente.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori.
In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

famiglia lago

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Inps ha stabilito dettagliatamente anche le maggiorazioni dovute per gli assegni per il nucleo familiare, percepiti tipicamente dai genitori lavoratori dipendenti, sia nel pubblico che nel privato . Questi vengono aumentati fino a un massimo di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e fino a 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli secondo 700 diverse fasce di reddito (non Isee), come da tabella.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore.
L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.

 

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Pubblicato il 01 Luglio 2021
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