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Cade dal marciapiedi, ma la buca era visibile: niente risarcimento

Per la Cassazione è necessario valutare anche il comportamento di chi cade, per verificare che abbia prestato la dovuta attenzione

Cadere a causa di una buca non dà automaticamente diritto al risarcimento da parte del Comune, se non si è prestata la dovuta attenzione. A ribadirlo la sesta sezione civile di Piazza Cavour, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva "ribaltato" la sentenza di primo grado, in base alla quale un comune era stato condannato a risarcire il danno subito da una donna caduta procurandosi lesioni a causa di una buca sul marciapiedi. La Corte meneghina, infatti, aveva dato rilievo alla condotta negligente della donna, che non aveva prestato la dovuta attenzione, con la quale avrebbe agilmente potuto evitare il pericolo costituito dal dislivello presente sul marciapiede: quest'ultimo, infatti, era «ampiamente visibile e prevedibile», sia per la presenza di illuminazione pubblica, sia sia per l'assidua frequentazione del luogo da parte della signora.

Tesi che naturalmente non era stata accettata di buon grado dalla donna caduta, che ha deciso di rivolgersi al Palazzaccio lamentando che «il comportamento disattento dell'utente non sarebbe idoneo ex se ad esonerare l'ente pubblico proprietario della strada dalla responsabilità per custodia, nella specie tanto più irrilevante in quanto non si era tenuto conto che la strada presentava vistose sconnessioni, che la luce artificiale era carente, che vi erano zone d'ombre, elementi che impedivano di prevedere la esistenza del pericolo».

La Suprema Corte, però, ha ribadito che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso» e rcichiede «una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela». Per la Cassazione, insomma, «quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente». Al punto che potrebbe interrompere la sequenza causale «tra fatto ed evento dannoso».

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 17 Marzo 2019
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