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Can che abbia non morde… ma dà fastidio

La Riforma del Condominio del giugno 2013, tra le varie novità, ha modificato l’art. 1138...

La Riforma del Condominio del giugno 2013, tra le varie novità, ha modificato l’art. 1138 c.c., introducendo l’impossibilità di vietare la detenzione di animali:

ART. 1138. – (REGOLAMENTO DI CONDOMINIO). – Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici (…).

Questo vuol dire che nessun regolamento condominiale o nessuna delibera fatta in assemblea, potrà vietare a qualsiasi condomino di possedere o tenere animali domestici, soprattutto se discussa nella voce “VARIE ED EVENTUALI”.

Nel caso in cui un’assemblea deliberi l’impossibilità di detenere l’amico Fido, per i proprietari di animali, sarà sufficiente impugnare la delibera tramite il giudice di pace entro 30 gg dalla data di delibera (per i dissenzienti o astenuti) o 30gg dal ricevimento del verbale per gli assenti.

E se il cagnolino abbaia?

Prima di tutto bisogna chiarire che per la legge l’abbaiare del cane è considerato a tutti gli effetti un rumore molesto, che quindi deve rispettare le regole degli orari di riposo: prima delle 08.00 del mattino e dopo le 22.00, con pausa dalle 14.00 alle 16.00, è vietato, proprio come la musica di una radio o urla e schiamazzi, disturbare i propri vicini di casa. Se poi a lamentarsi è un solo condomino, non si può considerare disturbo della quiete, pertanto sarà necessario che il reclamo sia fatto da una pluralità di persone.

E se l’abbaiare è notturno?

Il discorso diventa più delicato, perché se una persona non riesce a dormire per il continuo abbaiare dell’animale può ottenere dei risarcimenti, naturalmente se tutto è dimostrato da una vera e propria documentazione medica.

Alla luce di quanto sopra, è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento: chi accusasse un proprietario di animali domestici dovrebbe dimostrare con prove rigorose che l’animale reca disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone o che si effettui immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità̀.

Stesso discorso vale se il problema è da considerarsi igienico: i condomini contrari alla presenza di un animale domestico dovranno seriamente documentare – tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) – la gravità della situazione, dimostrando che se si tratta davvero di problematiche gravi, come scarsa igiene, malattie, cattivi odori, ecc…

Resto a disposizione per domande, chiarimenti o per spunti su argomenti che desiderate approfondire.

Luca Moriggi 

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Pubblicato il 17 Marzo 2014
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