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“Vi rovino, voglio la vostra testa”: nessuna minaccia della paziente al dentista

Per la Cassazione lo "sfogo" verbale della paziente contro la sua dentista, che a suo dire le aveva causato un danno con le cure somministrate, non basta per parlare di minaccia.  

«Il mio incubo finisce qui, ora inizia il vostro, vi rovino, voglio la vostra testa»: lo "sfogo" verbale della paziente contro la sua dentista, che a suo dire le aveva causato un danno con le cure somministrate, non basta per parlare di minaccia.  

A deciderlo era stato il Tribunale di Forlì, che contrariamente a quanto stabilito in primo grado dal Giudice di Pace, aveva assolto la donna, ritenendo che la frase fosse da riferire alla volontà di rivolgersi alla giustizia per il risarcimento del danno, dal momento che il tentativo di raggiungere un accordo non stava andando a buon fine. Decisione che non è piaciuta alla dentista, che si è rivolta a Piazza Cavour lamentando che la frase "della discordia" era stata pronunciata in tono intimidatorio, escludendo che così che la paziente si fosse limitata a prospettare un'azione civile di risarcimento dei danni. 

[pubblicita] La quinta sezione penale del Palazzaccio, però, ha confermato la tesi del Tribunale di Forlì. Secondo gli Ermellini, infatti, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio in base ai quali «elemento essenziale del delitto di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, efficacia intimidatoria che deve essere valutata nel contesto nel quale si colloca la condotta». Non solo: anche un altro principio, secondo la Suprema Corte, è stato correttamente applicato dal Tribunale di Forlì, ovvero quello in base al quale «il reato di minaccia si concretizza con la prospettazione di un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario, male che non può essere costituito dalla prospettazione di una legittima azione giudiziaria civile e dalla diffusione di notizie relative all'inadempimento negoziale commesso nei confronti dell'agente».

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 23 Aprile 2019
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