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Ala risponde a Sieco sui lavoratori di Castellanza: “Non potete chiederci di sottrarci agli obblighi di legge”

Continua il botta e risposta tra la società uscente e quella entrante nella gestione dell'igiene urbana relativamente ai contratti di assunzione dei lavoratori che dovrebbero passare da una società all'altra

Avarie

Non si placa il botta e risposta tra Sieco ed Ala sulla vicenda dei lavoratori del servizio di igiene urbana di Castellanza rimasti in un limbo dopo il passaggio della gestione dalla società con sede a Cassano Magnago a quella di Legnano.

Nei giorni scorsi era stata Sieco a tornare sulla vicenda sostenendo che Ala (controllata di Amga) avrebbe dovuto applicare la clausola sociale come fatto in passato da Sieco per assumere i lavoratori con i medesimi contratti mentre Amga ha più volte ribadito di non poterlo fare e per questo aveva aperto dei bandi di assunzione ad hoc per riassorbire gli ex-Sieco anche se a condizioni contrattuali meno vantaggiose per i lavoratori.

Di seguito la risposta di Ala:

Con rinnovato stupore apprendiamo il contenuto della Nota Esplicativa dell’AU di Sieco srl, Dott. Giordani, di sicuro impatto mediatico, ma del tutto priva di fondamento.
Seppur non vi sia mai stato, né avrebbe potuto esserci, alcun “impegno a trattare”, volto ad evitare gli obblighi di legge in tema di reclutamento del personale, Aemme Linea Ambiente non si è mai sottratta al confronto con Sieco.
Va ribadito, prima di tutto, che l’obbligo- nelle circostanze odierne – di dare luogo alla procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’assunzione del personale è sancito, pena la nullità dei contratti di lavoro, dal perfettamente vigente art. 19 del Testo Unico delle Società Partecipate (D. Lgs. n. 175/2016), ma che, simile obbligo, era vigente fin dal 2001, quando il D. Lgs. n. 165 (art. 35), imponeva, per le Società in house, “l’assunzione del personale tramite procedure selettive, …”. Sieco, dopo non avere riscontrato le plurime nostre richieste in merito, finalmente afferma di avere, invece, assunto i dipendenti in questione tramite clausola sociale; dunque, non attraverso la procedura obbligatoria. Ne prendiamo atto, ma ciò non può indurci certo a sottrarci agli obblighi di legge.
Infatti, si rileva che, come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, il ricorso a clausole sociali non può essere utilizzato come strumento per eludere il rispetto dei principi dell’evidenza pubblica previsti in materia di assunzioni da parte delle società a partecipazione pubblica, che trovano diretto fondamento nell’art. 97 Cost.
ALA intende, ancora una volta, sottolineare che in nessuna sede è mai stato preso impegno alcuno che chieda alla stessa d’infrangere il perimetro normativo che deve rispettare.
Quello che ALA ha sempre fatto, sta facendo e farà, è lavorare per garantire ai lavoratori le migliori condizioni legittimamente applicabili: e su questo s’ impegna.

Redazione
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Pubblicato il 19 Aprile 2024
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