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Corsa ai saldi invernali dal 5 gennaio

L'Unione Nazionale Consumatori annuncia ribassi da record...

Martedì 5 gennaio prenderanno il via i tanto attesi saldi invernali. Fino al 5 marzo sarà quindi possibile approfittare delle numerose offerte che mondo commerciale offre sul territorio. Di seguito le regole base da rispettare nel periodo di saldi. 

L'Unione nazionale consumatori annuncia ribassi da record, secondo le rilevazioni dell'Istat e stimato il trend per quest'anno. «I commercianti– spiega l'Unc -, sono stati indotti dalla crisi a ridurre sensibilmente i prezzi. Anche nel 2016 gli sconti continueranno a salire». Il record è per i vestiti che saranno scontati del 31,1%, del 25,4% nel gennaio 2015, con un incremento dello sconto del 14,38%. Il secondo capitolo di spesa più scontato saranno le calzature: i prezzi scenderanno del 27,35%, con un ribasso record, rispetto al gennaio 2015, del 15,89%. Il calo minore, come sempre, spetta agli accessori. 

Dall'indagine dell'associazione di consumatori emergono in modo chiaro due cose. In primo luogo, che durante la recessione gli sconti sono progressivamente saliti. In secondo luogo che gli sconti solitamente pubblicizzati in vetrina (70%, 50%) sono gonfiati. Anche se i dati Istat sono una media, la differenza è troppo elevata per non destare sospetti.

Il consiglio dell'UNC, quindi, è di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare e di diffidare di riduzioni troppo elevate, superiori al 50%

Restano invariate le principali regole dei commercianti: 

1) possono essere proposti a saldo prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli, in genere di moda, che, se non venduti entro certi periodi, sono suscettibili di notevole deprezzamento.

2) i commercianti hanno l'obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E' invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

3) l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Si precisa anche che, le stesse non dovranno avere una grafica che possa risultare ingannevole per il consumatore.

4) il commerciante non può indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

5) I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

6) Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

Si rammenta che la normativa regionale stabilisce che non si possono effettuare vendite promozionali nei periodi di saldi e nei 30 giorni antecedenti, per tipologie di merci oggetto di saldi. (Art. 4 comma 2, Legge Regionale n. 22 del 03 aprile 2000).

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Redazione
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Pubblicato il 04 Gennaio 2016
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