LASTRICO SOLARE ROTTO, E ADESSO CHI PAGA?
Tutte le risposte dell'esperto in materia di lastrico solare, la parte pianeggiante dell'edificio che svolge la funzione di copertura...

In questo articolo affrontiamo la manutenzione del lastrico solare, viste le numerose richieste pervenute via mail di approfondire questo tema.
Iniziamo a chiarire cos’è questo famoso “lastrico solare”.
Il lastrico solare è una struttura piana posta a copertura dell'edificio che è generalmente accessibile e praticabile da tutti i condomini: oltre a svolgere la funzione di tetto, può essere utilizzato da tutti i condomini. Come anche indicato dall’articolo 1117 è di proprietà comune, ma naturalmente il lastrico solare può essere anche di proprietà esclusiva, ove indicato da altri titoli.
Ma quel è la differenza tra lastrico solare e terrazza a livello?
Le terrazze a livello si differenziano dai lastrici solari non solo perché la loro funzione essenziale non è quella di copertura dell'edificio, ma anche perché sono delimitate da parapetti i quali servono soltanto a rendere praticabile la terrazza, consentendone ai proprietari l'affaccio, il più sicuro passaggio e l’uso dello stesso.
Ma in caso di manutenzione chi paga?
Le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 c.c., quindi, in caso siano parti comuni, la spesa verrà divisa tramite le tabelle millesimali. Al contrario, se il lastrico solare o terrazza è di proprietà esclusiva, la ripartizione avverrà in ragione di un terzo a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura.
Il condomino che, oltre ad aver l'uso esclusivo del lastrico, è anche proprietario di una delle unità immobiliari a esso sottostante, sarà obbligato alla doppia contribuzione alle spese: quella per un terzo quale fruitore esclusivo del lastrico e quella per i restanti due terzi, quale condomino, in proporzione ai millesimi di proprietà dell'unità immobiliare coperta dal lastrico.
E chi paga i danni causati da infiltrazioni?
In questi casi il condominio continua però a mantenere l'onere della custodia e risponde quindi dei danni provocati negli appartamenti sottostanti il lastrico o il terrazzo a livello a seguito di infiltrazioni d'acqua conseguenti a difetti di manutenzione; sempre che tali danni non derivino da fatto imputabile soltanto al proprietario o a colui che ne fa uso esclusivo.
Resto a disposizione per domande, chiarimenti o per spunti su argomenti che desiderate approfondire.
Luca Moriggi
lmoriggi@gestim.pro
www.gestim.pro
Associato Lisiai
www.lisiai.it
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.