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Tentano di incassare un Gratta e Vinci vincente ma rubato: condannati

Determinante, per la Cassazione, «l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta», rivelatrice della volontà di occultamento e spiegabile con un acquisto in mala fede. 

Marito e moglie condannati per ricettazione dopo aver presentato all'incasso un Gratta e Vinci vincente ma rubato da una tabaccheria. A rendere definitiva la condanna la seconda sezione penale del Palazzaccio, chiamata ad esprimersi sulla vicenda dopo che il Tribunale di Lecce prima e la Corte d'Appello salentina poi avevano ritenuto i coniugi colpevoli del reato loro ascritto.

"Verdetto" che i due speravano di veder ribaltato da Piazza Cavour: secondo marito e moglie, infatti, i giudici di merito non avrebbero raggiunto la prova che i biglietti rinvenuti in loro possesso facessero parte della partita rubata dalla tabaccheria, dal momento che era stato genericamente denunciato lo smarrimento di 32 confezioni di "Gratta e Vinci" senza indicare tipologia e numero di serie.

[pubblicita] Secondo la coppia, inoltre, la Corte d'Appello non avrebbe spiegato adeguatamente perchè non potesse essere accolta la versione dei fatti degli imputati, «limitandosi a ritenere sussistente un dolo in re ipsa trascurando il fatto che è illogico che un soggetto consapevole della provenienza illecita del biglietto lo acquisti da un terzo invece che in tabaccheria e poi vada ad incassarlo personalmente così esponendosi alle conseguenze penali». 

Obiezioni respinte al mittente dagli Ermellini. Per la Suprema Corte, infatti, i giudici di merito hanno spiegato «con motivazioni non certo apparenti né "manifestamente" illogiche» le ragioni per le quali il biglietto di provenienza furtiva in possesso degli imputati dovesse essere ritenuto effettivamente uno di quelli sottratti dalla tabaccheria. Anche perchè, come già il Tribunale aveva evidenziato, quando l'uomo si è presentato in un'altra tabaccheria con il biglietto vincente aveva chiesto di non inserire nel sistema telematico le sue generalità per il controllo del biglietto.

[pubblicita] La Cassazione, inoltre, ha ribadito che perchè si possa parlare di ricettazione «la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede». In questo modo, infatti, «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime».

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 22 Febbraio 2019
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