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Cani sulla spiaggia libera, il Comune non può vietare l’accesso

Per il TAR vietare ai cani l'accesso alle spiagge libere è una scelta «illogica e irragionevole»: la soluzione è quella di stabilire regole precise

Vietare ai cani l'accesso alle spiagge libere è una scelta «illogica e irragionevole»: a segnare un punto a favore dei proprietari degli amici a quattro zampe è il TAR del Lazio, chiamato a pronunciarsi su un'ordinanza del Comune di Latina.

Il provvedimento, che dettava le regole per l'uso delle spiagge comunali tra il 1° giugno e il 30 settembre, vietava l'accesso alle spiagge libere ai cani, anche se sorvegliati e con museruola e guinzaglio, per tutta la durata della stagione balneare, lasciando come unica opzione l'accesso agli stabilimenti balneari a pagamento con apposite zone dedicate all'ingresso degli animali.

[pubblicita]La scelta del Comune di Latina, però, non è andata a genio all'Associazione Earth, secondo la quale si sarebbero dovute individuare «le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, il quale incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani, e non limitarsi ad indicare in via del tutto eventuale che tali aree possono essere realizzate all’interno delle spiagge in concessione e a discrezione dei concessionari stessi».

Così l'associazione si è rivolta al giudice amministrativo per l'annullamento dell'ordinanza, e il tribunale amministrativo le ha dato ragione: «La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare […] tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia – ha sottolineato il TAR –. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso».

Non solo: per il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, infatti, la possibilità di accedere agli stabilimenti balneari a pagamento che abbiano creato delle zone dedicate agli animali non basta a bilanciare il divieto di accesso alle spiagge libere. Sia perchè crea «una ingiustificata sperequazione tra cittadini», sia perchè l'effettiva realizzazione di tali aree è rimessa «alla mera facoltà del singolo concessionario». 

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 24 Giugno 2019
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