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Filma la vicina che esce dalla doccia: niente tende alla finestra, non c’è reato

Non c'è violazione della privacy per la Cassazione: l'uomo, infatti, non ha usato particolari accorgimenti dal momento che le due abitazioni si fronteggiano e la donna non aveva tende alle finestre

Niente violazione della privacy a carico dell'uomo che ha filmato e fotografato la vicina di casa mentre usciva nuda dalla doccia: le abitazioni dell'imputato e della donna, infatti, si fronteggiano e quest'ultima non aveva tende alle finestre, con il risultato che l'uomo non ha utilizzato nessun particolare accorgimento per realizzare fotografie e filmati. E tanto basta, secondo la tesi della terza sezione penale del Palazzaccio, ad escludere il reato di interferenza illecita nella vita privata.

La vicenda approdata tra le aule di Piazza Cavour era iniziata davanti al GUP del Tribunale di Busto Arsizio e proseguita davanti alla Corte d'Appello di Milano, che aveva ritenuto l'uomo responsabile, per l'appunto, del reato di interferenza illecita nella vita privata. Tesi ribaltata dai giudici di legittimità, davanti ai quali l'imputato aveva lamentato che la corte meneghina non avesse tenuto conto della «circostanza che l'abitazione dell'imputato e quella della persona offesa era adiacenti e che la persona offesa si mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata».

Ottenendo il placet degli Ermellini. «Essendo pacifico, in punto di fatto, che le abitazioni dell'imputato e della persona offesa erano frontistanti, che quella di quest'ultima non aveva tende alle finestre e che l'imputato non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare la persona offesa, deve escludersi la configurabilità del reato di interferenza illecita nella vita privata – ha sottolineato la Suprema Corte –, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti dalla normale osservazione dall'esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi».

In parole povere, per la Corte di Cassazione «se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può, come nel caso in esame, essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti, non si configura una lesione della riservatezza del titolare del domicilio».

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 09 Gennaio 2019
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