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Decreto-legge sulle pensioni: le novità per il personale della Scuola e dell’AFAM

23 Gennaio 2019

Il tanto atteso decreto-legge sulle pensioni (DL del 17/1/19) è finalmente arrivato assieme al reddito di cittadinanza. Bisogna scorrere fino al Titolo II – Trattamento di pensione anticipate “quota cento” e altre disposizioni pensionistiche – per arrivare all’art.14  e avere contezza dei requisiti richiesti, in via sperimentale per il triennio 2019-21. I requisiti richiesti per conseguire il diritto alla pensione anticipata “quota cento” rimangono quelli già noti : età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di almeno 38 anni.  Per il personale della scuola e dell’AFAM è il comma 7 che definisce le condizioni particolari d’uscita dall’unica finestra che resta confermata con l’inizio dell’anno scolastico per la Scuola e dell’anno accademico per l’AFAM. Il richiamo esplicito all’art.59 comma 9 della L.449 del 1997 sta a significare che  per Scuola e AFAM la maturazione dei requisiti potrà avvenire fino alla data del  31 dicembre di ciascun anno.

Altra novità di rilievo che interessa il personale della Scuola e dell’AFAM è contenuta nell’art.15 con la riduzione dell’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato, indipendentemente dall’età anagrafica. E’ una norma che modifica la cosiddetta legge Fornero, art.24 comma 10 –  L.214/11. L’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Gli adeguamenti alla speranza di vita non trovano applicazione per il periodo dal 1.1.19 fino al 31.12.2026                          Per il personale della Scuola e dell’AFAM rimane la stessa scadenza per la presentazione delle domande  al 28 febbraio .

E’ confermata all’art.16 del decreto l’opzione donna, quale diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, con un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni e un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. I predetti requisiti devono essere maturati alla data del 31 dicembre del 2018. Il requisito dell’età non verrà adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

L’art.20 del decreto consente di riscattare, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione nel triennio sperimentale 2019-2020-2021. Al comma 6, si estende il riscatto dei corsi legali di studio universitari fino al compimento dei 45 anni,  con una agevolazione per ogni anno da riscattare pari al livello minimo imponibile per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti.

L’art.23 affronta lo spinoso problema del differimento  del TFS nel settore pubblico per i pensionati che beneficeranno della pensione “quota cento”. Si dovrà presentare apposita domanda per chiedere l’anticipo del TFS alle banche, chiamate a stipulare appositi accordo-quadro coi ministeri interessati da finanziare  a tassi minimi agevolati a carico dello Stato.

L’art.26 contiene una clausola di salvaguardia implicita nel caso in cui le domande di pensione quota cento superino la copertura della spesa iscritta al bilancio del Ministero competente. In parole povere, oltre una certa soglia le domande non potranno essere accolte per mancanza di fondi.

Secondo ultime stime, sono circa 74mila i potenziali beneficiari della pensione quota cento nella scuola, di cui 52mila docenti e 22mila ATA. A ciascuno l’onere di valutare le convenienze soprattutto sotto il profilo economico, partendo da una considerazione banale: se un lavoratore va in pensione all’età di 62 anni avrà un coefficiente di trasformazione del montante contributivo più basso ( 4,790%)rispetto a chi va a 65 anni (5,245%)  oppure a 67 anni (5,604%). E ancora, valutare la possibile perdita derivante degli aumenti dei rinnovi contrattuali già scaduti (19/21). Suggeriamo di verificare attentamente la posizione contributiva di ciascuno magari rivolgendosi al proprio sindacato di riferimento o al Patronato, prima di fare scelte definitive e irreversibili di cui pentirsi dopo. Il decreto legge del 17 gennaio che  non è il tanto sbandierato azzeramento della riforma Fornero, con quota cento  aggiunge per i lavoratori e le lavoratrici una opzione di uscita in più, accanto alla pensione di anzianità anticipata, all’opzione donna, ai lavoratori precoci, all’Ape social eccc… L’andamento della nostra economia già quest’anno tra stagnazione e recessione, molto al di sotto delle stime di crescita, darà il verdetto finale sul mantenimento di quota cento, non a caso limitata in via sperimentale  al triennio 19/21. Destino analogo avrà il cosiddetto reddito di cittadinanza, voluto nello stesso decreto del 17 gennaio.  Due innovazioni pesanti, finanziate a deficit che dovranno necessariamente  fare i conti con la situazione economico-finanziaria del Paese, non certo in buona salute in questo inizio d’anno e con  la situazione politica legata agli esiti delle elezioni europee di maggio.  Hic sunt leones!

Pippo Frisone – Flcgil di Milano

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