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Multe, stop all’obbligo per il proprietario di sapere chi era alla guida

Per la Cassazione tocca al giudice di merito valutare l'idoneità delle motivazioni fornite dal proprietario per la risposta negativa

Stop all'obbligo per il proprietario di un'auto di sapere chi era alla guida del veicolo al momento in cui è stata commessa un'infrazione. A stabilirlo la seconda sezione civile del Palazzaccio, chiamata dal comune di Bari a scrivere la parola fine su una vicenda partita per l'appunto da un verbale di acccertamento elevato per un'infrazione al codice della strada.

Un primo grado di giudizio davanti al Giudice di Pace di Bari, cui era ricorsa, uscendone "vincitrice", la proprietaria dell'auto, eccependo di aver comunicato tempestivamente di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida della sua auto al momento dell'infrazione, sia per il notevole lasso di tempo trascorso tra l'infrazione stessa e la notifica del verbale di accertamento, sia perchè il veicolo era utilizzato, oltre che da lei, anche dal marito e dalle sue due figlie. Poi il giudizio d'appello davanti al Tribunale di Bari, cui si era rivolto il comune senza però avere miglior fortuna che in primo grado. Infine il ricorso a Piazza Cavour, che ha ribadito il "verdetto" della magistratura barese.

A sostegno della propria tesi gli Ermellini hanno richiamato la decisione della Corte Costituzionale secondo la quale deve «essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa" (cioè a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione)»

«Se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente – ha sottolineato la Suprema Corte –, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorchè in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante».

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 10 Maggio 2018
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