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Foto scattata di nascosto? Scatta il sequestro del cellulare

Fotografie e riprese effettuate di nascosto con il cellulare integrano il reato di molestia o disturbo alle persone e consentono il sequestro probatorio del telefono

Niente fotografie o riprese con il cellulare di nascosto, anche se si tratta di «poche e sporadiche» immagini. Altrimenti scatta il reato di molestia o disturbo alle persone, e a ruota può arrivare anche il sequestro probatorio del cellulare.

Lo ha ribadito la prima sezione penale del Palazzaccio, chiamata da un 50enne siciliano a pronunciarsi su un'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva per l'appunto confermato il sequestro del telefono cellulare dell'uomo. Il 50enne, infatti, era stato denunciato da una giovane donna che l'aveva "colto sul fatto" mentre, dopo averla seguita all'interno di un centro commerciale, la stava riprendendo con il cellulare seduto su una carrozzina per disabili. Da lì, il pm aveva disposto il sequestro del telefono, ovvero il «corpo di reato», proprio per verificare la presenza di scatti fotografici della donna.

Nel mirino del 50enne che ha deciso di rivolgersi ai giudici di piazza Cavour è finita non tanto la «sussistenza di esigenze probatorie», quanto proprio la configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone: secondo l'indagato, infatti, dato che si era trattato di «pochi e sporadici scatti fotografici, di cui la persona fisica ritratta nemmeno si era avveduta», non si poteva parlare di «lesione alla tranquillità personale, "bene giuridico tutelato dalla norma contestata" (l'art. 660 c.p., ndr)». 

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ribadito che «l'art. 660 cod. pen. è teso a perseguire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico». Quindi, dal momento che scopo della norma è la tutela della «tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa»: in soldoni, il risultato è che la tutela penale viene accordata anche senza, e addirittura contro, la volontà delle persone molestate

Per la sussistenza del reato, quindi, «la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune – conclude la Suprema Corte –, cosicché nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio». 

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 07 Marzo 2018
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