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8mila euro di telefonate per “tirarsi su”: dipendente licenziato

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente che aveva fatto telefonate per oltre 8mila euro per sentire "voci amiche" in un momento di depressione

«Ti telefono o no, ti telefono o no, ho il morale in cantina». Beh, se state decidendo se telefonare o no per tirarvi su il morale, occhio alla bolletta. Almeno a quella dell'ufficio, o potreste fare la fine di un ex dipendente Telecom, licenziato per aver fatto telefonate fuori orario lavorativo dalla linea dedicata al fax del reparto cui era addetto, con un costo di più di 8mila euro per la società.

A ribadire la legittimità del licenziamento la sezione lavoro di Piazza Cavour, chiamata in causa dallo stesso ex dipendente: l'uomo aveva presentato ricorso al Palazzaccio contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la decisione del Tribunale capitolino di accogliere solo in parte la sua domanda di annullamento del licenziamento intimato per giusta causa, disponendone la conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

All'uomo era stata contestata una lunghissima serie di telefonate verso numerazioni non geografiche a valore aggiunto, con un costo complessivo per la società, come dicevamo, di più di 8mila euro: tutto «traffico telefonico non attinente alle esigenze di servizio, non consentito e non autorizzato». Da lì il licenziamento, che il Tribunale prima e la Corte d'appello poi avevano ritenuto legittimo nonostante l'uomo si fosse difeso sostenendo di essere depresso (anche "per colpa" dello stesso datore di lavoro) e che «le telefonate erano dovute alla necessità di sentire voci amiche in momenti difficili della giornata».

E davanti agli Ermellini l'ex dipendente Telecom non ha avuto miglior fortuna: la Cassazione, infatti, ha ritenuto «congrua e logicamente coerente, certamente ben al di sopra del "minimo costituzionale"» la motivazione della pronuncia del giudice di merito. Anche perchè la Corte d'Appello capitolina aveva anche aggiunto che «una situazione di particolare fragilità psichica del lavoratore – per mera ipotesi argomentativa ascrivibile al datore di lavoro – non legittimerebbe comportamenti come quelli contestati e cioè l'indebito uso di mezzi aziendali come il telefono per fini propri e con grave danno economico del datore di lavoro, la cui contrarietà alla correttezza e buona fede è intuitiva». 

Leda Mocchetti
leda.mocchetti@legnanonews.com
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Pubblicato il 14 Febbraio 2018
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