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La Flora: il Palio non fa retromarcia, sentenza confermata

Il Collegio dei Magistrati conferma le sanzioni di primo grado e, se il capitano Parini non dovesse dimettersi, potrebbe incorrere in un provvedimento alternativo

Sentenza confermata. Il Palio non fa retromarcia sulle sanzioni inflitte alla contrada La Flora da parte del Collegio dei Giudici, dopo il coro post-Vittoria considerato offensivo nei confronti della rivale San Martino (qui un precedente servizio) . Restano tutte confermate e, se il capitano Cristian Parini non dovesse dimettersi dalla carica, come richiesto, potrebbero scattare altri provvedimenti.
La sentenza d'appello (ultimo grado previsto dal nuovo regolamento del Palio) è stata emessa dai Magistrati, il sindaco Gianbattista Fratus, il gran maestro Alberto Oldrini e Gianfranco Bononi presidente della Famiglia Legnanese, e ufficializzata prima alla contrada, quindi pubbicata sul sito ufficiale della manifestazione(clicca qui)

Di seguito il testo integrale della sentenza


PALIO DI LEGNANO ANNO 2018

VERBALE COLLEGIO DEI MAGISTRATI DEL PALIO

In data 22 ottobre 2018, alle ore 12.30, si è riunito il Collegio dei Magistrati del Palio, nelle persone di:

  • Gianbattista Fratus — Supremo Magistrato
  • Oldrini Alberto — Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade
  • Bononi Gianfranco — Presidente Famiglia Legnanese

per esaminare il ricorso presentato dalla Contrada La Flora avverso la decisione del Collegio dei Giudici in data 28 settembre 2018, ai sensi dell'art. 6 del “Codice attuativo per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e sanzionatori”, approvato dal Comitato Palio nella seduta del 26 aprile 2018.

Il Collegio dei Magistrati del Palio, esaminati gli atti, evidenzia preliminarmente quanto segue:

  • il ricorso in più punti fonda le sue ragioni sul contrasto che il ricorrente individua tra la sentenza emessa e i principi dell'ordinamento giuridico. Tale raffronto, come più volte ribadito e confermato in tutti i pregressi procedimenti, che nel corso degli anni sono stati avviati, non deve essere fatto, in quanto l'essenza della manifestazione ed il rispetto delle sue regole sono proprie ed esclusive della manifestazione stessa senza avere alcuna necessità di corrispondenza con l'ordinamento giuridico ordinario.
  • ogni riferimento al provvedimento assunto nei confronti del Capitano, Cristian Parini, da parte del Collegio dei Capitani e delle Contrade, non può essere oggetto di valutazione da parte di questo Collegio dei Magistrati. Tale provvedimento, infatti, è stato assunto in un altro ambito, da un'associazione indipendente, nei confronti di un proprio associato, per violazioni riferite a regole dell’Associazione stessa.

Il Collegio dei Magistrati, con riferimento alle contestazioni esposte nel ricorso presentato e alla sentenza emessa dal costituito Collegio Giudicante, prende atto di quanto segue:

  • Il ricorrente fonda le sue ragioni sostanzialmente su 5 aspetti:

1° Il fatto non è avvenuto in cerimonie di rito o ufficiali quindi non può essere applicato il vigente Codice disciplinare che prevede sanzioni solo in tali occasioni (art. 1 e art. 3);

2° Non ci sono prove di quanto accaduto perché non può essere ammissibile come prova un video con immagini girate senza autorizzazione durante una festa privata;

3° Il procedimento non sarebbe dovuto nemmeno iniziare perché trascorsi i limiti temporali (7 gg.) previsti dal vigente Codice attuativo;

4° L'episodio per quanto sciocco e volgare non è grave ma i giudici lo considerano tale anche sulla base di elementi non noti alla contrada e richiamando una lettera che non è stata scritta o se scritta non è contraria alla Contrada; «+ 5° Le sanzioni non possono esser comminate, perché non previste come tipologia tra quelle previste dal vigente Codice attuativo.

Il Collegio dei Magistrati del Palio, così si esprime:

In riferimento al punto 1):

corrisponde a verità il fatto che l'episodio oggetto di giudizio non sia avvenuto durante una cerimonia di rito o una manifestazione ufficiale, ma l’art. 9 — 2° comma — prevede la possibilità di attivare procedure di giudizio “anche in situazioni non previste dal Codice”. Tale possibilità, all'uopo prevista, trova il suo fondamento nella considerazione che non sarebbe ipotizzabile sostenere che al di fuori delle cerimonie di rito o di manifestazioni ufficiali possa essere concesso qualsiasi tipo di comportamento e conseguentemente che nessun fatto possa essere oggetto di giudizio.

In ambito paliesco, per tradizione, coloro i quali partecipano attivamente alla manifestazione, che siano semplici contradaioli, che ricoprano ruoli o che, a maggior ragione, rivestano cariche ufficiali, assumono impegni anche di tipo comportamentale e tali impegni sono da considerarsi in regime di continuità e non possono essere confinati solo nell’ambito delle cerimonie di rito o di manifestazioni ufficiali.

In riferimento al punto 2):

la tesi sostenuta dalla Contrada relativamente alla mancanza di prove e all’inammissibilità del video, non può essere accolta. Nel caso di specie, infatti, risulta anzitutto ininfluente l'ammissibilità dello stesso, in quanto il giudizio emesso fonda le sue ragioni sull'esistenza del fatto specifico, testimoniata anche in altri ambiti e sul fatto che l'accaduto non è mai stato messo in discussione dai ricorrenti durante il procedimento. A riprova di ciò la contrada stessa, in altri ambiti, ha presentato le scuse per l'accaduto (implicitamente ammettendolo) e all’interno dello stesso ricorso non solo non smentisce l’episodio, ma lo circostanzia anche in termini temporali (affermando che è avvenuto il 31/5), anche se lo definisce “solo un’espressione di una moderna forma di goliardia”.

In riferimento al punto 3):

per quanto riguarda la decorrenza dei termini, il Collegio dei Magistrati rileva che nella seduta del 17/07 scorso, il cui verbale è agli atti, il Comitato Palio, massimo organo deliberante, proprio sulla opportunità di attivare il Collegio Giudicante, nonostante il ritardo con cui erano pervenute le segnalazioni, ha deliberato di attivare, in deroga alle norme vigenti, i procedimenti di giudizio, considerando eccezionale la prima applicazione delle nuove procedure entrate in vigore pochi giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. Lo stesso Comitato Palio ha provveduto a comporre con le modalità previste dallo stesso Regolamento il Collegio dei Giudici ed in quella occasione anche il Gran Priore Fabio Molla, in rappresentanza della contrada La Flora, ha approvato l’avvio dei procedimenti in deroga ai termini temporali previsti. Non può quindi oggi essere contestato il mancato rispetto dei termini temporali che in altra sede si è concordato di derogare.

In riferimento al punto 4):

Per quanto concerne la gravità dell'episodio, rientrando nell’ambito della soggettività, il giudizio del Collegio dei Giudico non può essere oggetto di ricorso.

Per quanto concerne il riferimento alla possibile inesistenza della lettera dei Sacerdoti delle Parrocchie e al suo contenuto comunque non avverso la Contrada, la stessa appare insostenibile, in quanto la lettera in questione non solo è agli atti dell'istruttoria, ma dall’intestazione risulta essere stata inviata anche alla reggenza della contrada La Flora, che quindi ne conosce i contenuti. Infine, in riferimento al punto 5):

relativamente alla contestazione dei provvedimenti assunti, in quanto non previsti dal vigente Codice attuativo, si rileva che ai sensi del già citato art. 9 esiste la possibilità, in presenza di situazioni non contemplate dal codice stesso, di applicare sanzioni diverse secondo il criterio dell’analogia.

L'analogia dei provvedimenti esiste allorquando la sanzione è in linea consequenziale con l'oggetto dell'infrazione. i

Così se per un'infrazione legata alla corsa può essere comminata una sanzione che trova nella mancata partecipazione alla corsa la sua conseguenza logica, così anche un'infrazione determinata da un evento, in questo caso l'esibizione della vittoria, può conseguire un provvedimento che si esplichi nello stesso ambito.

Rimanendo incontestabile il requisito principale, la vittoria stessa e il conseguente legittimo il possesso del simbolo principale che la rappresenta, la Croce di Ariberto, si ritiene rispettato il criterio dell’analogia se il Capitano, che ha fatto un uso non corretto della Croce pettorale viene privato di tale simbolo, così come si ritiene rispettato tale criterio di analogia anche nella sanzione collegata al comportamento inadeguato dei contradaioli e quindi della Contrada nei festeggiamenti della vittoria, privando la Contrada del diritto di sfilare nella posizione che la stessa vittoria le attribuirebbe.

Il Collegio dei Magistrati, nel contempo, prende atto della comunicazione da parte del Collegio dei Giudici dell’intenzione del Capitano della Contrada La Flora di rassegnare le dimissioni e riconsegnare la Croce pettorale, ma non rileva l’esistenza di alcuna sanzione nei confronti del Capitano nell’ipotesi di assenza delle preannunciate dimissioni.

In considerazione di ciò il Collegio dei Magistrati del Palio

COSI’ DECIDE

Respinge il ricorso presentato dalla Contrada La Flora avverso i provvedimenti sanzionatori emessi e rinvia al Collegio dei Giudici per l'eventuale determinazione di un provvedimento alternativo nei confronti del Capitano, nell'ipotesi di assenza delle preannunciate dimissioni.

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Supremo Magistrato, Gianbattista Fratus

Il Presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi

Il Gran Maestro del Collegio dei capitani e delle contrade, Alberto Oldrini 

Marco Tajè
direttore@legnanonews.com
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Pubblicato il 29 Ottobre 2018
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