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Lombardia “chiusa”, ecco il decreto del Governo

UN NUOVO CASO A CANEGRATE VOGLIAMOCI BENE, MA... A DISTANZA MEDICI LOMBARDI: "SENZA NUOVE NORME UNA CALAMITA' SANITARIA"

[pubblicita]É stato pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto dell'8 marzo con tutte le limitazioni in vigore dalla giornata di oggi, 8 marzo: Regione Lombardia «chiusa», possibilità di spostamenti limitati e solo per «gravi e indifferibili motivi» di lavoro o di famiglia. 

In breve il decreto stabilisce la chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. In queste stesse aree le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile.

QUI IL TESTO INTEGRALE 

QUI LE INDICAZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ALTO MILANESE

Di seguito i punti principali

IL TERRITORIO – Le restrizioni resteranno in vigore  fino al 3 aprile e riguarderanno l’intera Lombardia, Novara, VCO, Asti, Alessandria e alcune provincie di Emilia Romagna e Veneto. Nel provvedimento viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. Per quanti fossero fuori, il decreto prevede che «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, o residenza».

SPOSTAMENTI – Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.

FEBBRE E QUARANTENA – Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

SCUOLE E UNIVERSITÀ – Sono sospese le attività didattiche fino al 3 aprile.

ATTIVITÀ SPORTIVA – Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE – Possono restare aperti, ma vanno impediti assembramenti e garantito che i visitatori abbiano una distanza minima di un metro. Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri.

LUOGHI E ATTIVITÀ PUBBLICHE – Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale e  l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
Chiuse scuole di ogni ordine grado e sospesi i concorsi pubblici.

BAR RISTORANTI E NEGOZI – Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar (questi potranno essere aperti solo dalle 6 alle 18), con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli  esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Marco Tajè
direttore@legnanonews.com
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Pubblicato il 08 Marzo 2020
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