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Difensore civico diffidato: “Deve annullare il consiglio comunale”

La diffida dei 12 consiglieri dimessi anticipa una segnalazione alla Procura TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE

Nella foto in copertina, i consiglieri che si sono dimessi; qui sotto, forze dell'ordine presidiano Palazzo Municipale per la manifestazione organizzata dalle minoranze in occasione del consiglio comunale di questa sera


Il difensore civico regionale, Carlo Loi, invitato a revocare la procedura per la surroga del consigliere Mattia Rolfi.

I 12 consiglieri dimessi si sono rivolti a uno studio legale cittadino per formulare l'atto di diffida, inviato in serata alla stampa.

In estrema sintesi, l'atto si fonda su un errato presupposto, ossia la semlice “assenza” nelle riunioni consiliari del 26 e 27 marzo scorso. di 12 consiglieri comunali, una assenza che in realtà è "una strutturale mancanza del numero legale di validità delle sedute del Consiglio comunale per le dimissioni presentate, che determinano l’impossibilità per il consiglio di validamente riunirsi per procedere alla surroga, situazione che integra la causa di scioglimento ex art. 141, c. 1, lett. b), n. 4 TUEL".

[pubblicita]I 12 consiglieri che si sono dimessi si rivolgono anche al Consiglio Regionale della Lombardia, preannunciando "di segnalare la presente vicenda alla Procura della Repubblica competente perché valuti l’eventuale sussistenza di reati".

Domani, sabato 6, alle 11, nella sede della Lega in via per Castellanza, conferenza stampa del sindaco, degli assessori e dei partiti di maggioranza


ISTANZA DI ANNULLAMENTO E/O REVOCA IN AUTOTUTELA E CONTESTUALE ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DI DIFFIDA

contro il Difensore Civico Regionale della Regione Lombardia, Signor Carlo Lio, con notizia a Consiglio Regionale della Regione Lombardia, in persona del suo Presidente pro tempore,

Premesso

– che gli esponenti sono consiglieri comunali del Consiglio Comunale di Legnano, dimessisi in data 26/3/2019, al fine di determinare lo scioglimento del Consiglio comunale in forza delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri assegnati;

– che il Consiglio Comunale di Legnano, su 25 consiglieri assegnati compreso il Sindaco, è ridotto a 12 componenti, Sindaco compreso, a seguito delle dimissioni di 13 consiglieri;

– che l’art. 9, comma 1, dello Statuto del Comune di Legnano stabilisce che: “Gli organi collegiali funzionano regolarmente e deliberano validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. L’arrotondamento per la verifica della validità e della maggioranza deve essere effettuato sempre per eccesso”.

– che l’art. 47, c., 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, a sua volta statuisce che “Il consiglio comunale funziona regolarmente e delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. L’arrotondamento per la verifica della validità e della maggioranza deve essere effettuato sempre per eccesso”;

– che non si prevedono seconde convocazioni, con altri quorum di validità delle sedute inferiori alla metà dei consiglieri assegnati:

– che è dunque giuridicamente impossibile validamente convocare il Consiglio comunale per approvare la surroga deì consiglieri dimissionati;

– che ricorre pertanto la causa di scioglimento del Consiglio prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b) n. 4, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), ossia la “riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio” (cfr. Campania, Napoli, sez. I, 3/4/2018 n. 231, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 17/01/2015 n. 33; cfr. in termini anche TAR Venezia, sez. I, n. 1689/2008);

– che spetta al Prefetto attivare la procedura volta allo scioglimento del Consiglio comunale e, nelle more, a sospendere il Consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente (art. 141, c. 7, TUEL);

– che, in luogo di attendere le determinazioni prefettizie e del Ministero dell’Interno, il Difensore civico comunale, su richiesta del Sindaco di Legnano, ha inteso attivare la procedura dell’art. 136 TUEL inviando una diffida ai consiglieri per l’adozione dell’atto di surroga del dimissionario consigliere comunale, Signor Mattia Rolfi, riservandosi in mancanza di nominare un commissario ad acta;

– che la lettera di diffida del difensore civico regionale si fonda su un errato presupposto, ossia la mera “assenza” nelle riunioni consiliari del 26 e 27 marzo us.s. di 12 consiglieri comunali;

– che non di mera “assenza” si tratta ma della strutturale mancanza del numero legale di validità delle sedute del Consiglio comunale per le dimissioni presentate, che determinano l’impossibilità per il consiglio di validamente riunirsi per procedere alla surroga, situazione che integra la causa di scioglimento ex art. 141, c. 1, lett. b), n. 4 TUEL;

– che il Difensore civico regionale non può che prendere atto della reale situazione di fatto e di diritto, procedendo all'annullamento e/o revoca in autotutela delle diffide inviate, prima che ne venga data esecuzione con lo svolgimento in data odierna del Consiglio comunale, illegittimamente convocato per le ore 20.00;

– che, in ogni caso, non può validamente darsi corso al procedimento ex art. 136 TUEL, in quanto il difensore civico regionale non può esercitare il potere sostitutivo nei confronti di un organo giuridicamente impossibilitato a validamente funzionare e destinato allo scioglimento ai sensi di legge, allo sviato scopo poi di adottare atti diretti a ricostituirne la tardivamente la funzionalità;

– che, in mancanza di ritiro delle diffide in autotutela e, ancor di più, nella denegata ipotesi che il Difensore civico regionale proceda ulteriormente nel procedimento ex art. 136 TUEL con la nomina del commissario ad acta, essendo atti assunti in totale carenza in concreto di potere e comunque in grave violazione di legge, sussistono gli estremi anche per procedere alla revoca del Difensore civico regionale da parte del consiglio regionale, ex art. 5 della L.r. n. 18/2010; tutto ciò premesso, gli sottoscritti ut supra,

chiedono al Difensore civico regionale

di procedere all’annullamento e/o revoca degli atti di diffida in data 4/4/2019 (prot. n. ACA 3.1.3.1/17 201900446) entro le ore 20.00 della data odierna, affinchè non se ne dia esecuzione, con lo svolgimento del Consiglio comunale oggi convocato

intimano e diffidano il Difensore civico regionale

a non dar seguito al procedimento ex art. 136 TUEL con la nomina del commissario ad acta, per le ragioni esposte in premessa;

chiedono al Consiglio Regionale della Lombardia

in caso di mancato ritiro in autotutela delle diffide da parte del Difensore civico regionale e, in ogni caso, nel caso di nomina del Commissario ad acta, di procedere alla revoca dello stesso Difensore civico regionale, ai sensi dell’art. 5 della L.r. 6/12/2010 n. 18, sussistendo gravi motivi connessi a un intervento in carenza di potere, non esistendo più un valido organo a cui chiedere l’adozione di atti obbligatori per legge, e, in ogni caso, a un radicalmente invalido, illegittimo e sviato esercizio del potere sostitutivo nel caso di specie, volto altresì ad eludere le norme di legge che impongono nel caso concreto di procedere allo scioglimento del consiglio comunale e a indebitamente incidere sull’esercizio dei poteri all'uopo spettanti al Prefetto.

Con salvezza di ogni azione del caso e con altresì riserva di segnalare la presente vicenda alla Procura della Repubblica competente perché valuti l’eventuale sussistenza di reati.

Marco Tajè
direttore@legnanonews.com
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Pubblicato il 05 Aprile 2019
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