Quantcast

Morosità nei condomini

Il periodo di crisi economica ha avuto effetti anche sulla gestione dei condomini, con un aumento esponenziale delle morosità, fenomeno che sta mettendo in crisi molte casse condominiali. 

La riforma condominio del giugno 2013 con Legge n. 220 ha modificato la gestione di queste situazioni dando tempi certi per l'intervento dell'amministratore nella riscossione del debito. In particolare il nuovo art. 1129, IX comma, codice civile decreta che "salva espressa dispensa dell'assemblea l'amministratore deve riscuotere forzosamente i contributi anche con ingiunzione ex art. 63 disp.att. c.c., entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso"

Pertanto la nuova legge obbliga l'amministratore ad attivarsi, senza autorizzazione dell'assemblea, per la procedura di riscossione mediante il ricorso di un decreto ingiuntivo entro un termine perentorio di sei mesi salvo che l'assemblea, tramite espressa delibera, lo dispensi dal farlo. Il decreto ingiuntivo, non appena concesso dal Giudice, sarà immediatamente esecutivo anche se allo stesso ricorso verrà proposta opposizione.

Resta inteso che, affinché un decreto ingiuntivo venga concesso esecutivo , esso faccia riferimento a riparti deliberati correttamente dall'assemblea di spese sia ordinarie che straordinarie insieme alla presentazione di tutti documenti che attestino tale richiesta come:

– l'avviso di convocazione e prova di consegna dell'avviso al condomino moroso;

– il verbale sottoscritto in assemblea condominiale in cui sono contenute del delibere di approvazione del bilancio consuntivo, bilancio preventivo e di eventuali spese straordinarie;

-i prospetti di ripartizione dei bilanci e delle spese straordinarie, i bilanci (consuntivo e riparto; – preventivo e riparto; eventuali spese straordinarie e riparto) ;

– eventuali diffide al condomino moroso che l'amministratore ha provveduto ad inviargli.

Nel caso in cui, a seguito di emissione del decreto ingiuntivo e della relativa notifica al condomino moroso, questi non provveda a pagare quanto dovuto, l'amministratore dovrà attivarsi per iniziare l'azione esecutiva che potrà concretizzarsi nel precetto oppure – in caso di esito negativo – nel pignoramento mobiliare o immobiliare o presso terzi, in base ai beni in possesso del condomino moroso.

Resto a disposizione per domande, chiarimenti o per spunti su argomenti che desiderate approfondire.

Luca Moriggi

info@gestim-group.com

www.gestim-group.com

Associato Lisiai

www.lisiai.it

Redazione
info@legnanonews.com
Noi della redazione di LegnanoNews abbiamo a cuore l'informazione del nostro territorio e cerchiamo di essere sempre in prima linea per informarvi in modo puntuale.
Pubblicato il 29 Aprile 2014
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Segnala Errore