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Saldi, al via dal 5 gennaio

Per 60 giorni, si potrà approfittare delle speciali offerte proposte dai commercianti - Il Vademecum per gli acquisti sicuri...

Conto alla rovescia per l'inizio dei saldi invernali. Il 5 di gennaio in tutta la Lombardia si apre la "caccia" ai prodotti scontati: da questa data, per 60 giorni, si potrà approfittare delle speciali offerte proposte dai commercianti. 

 «La tendenza sembrerebbe confermare il livello di spesa dell'anno scorso, ma confidiamo comunque in una buona partecipazione sia sul fronte della domanda interna, che su quella internazionale espressa dai "turisti dello shopping" attratti dall'unicità dei prodotti Made in Italy, dalle nostre città d'arte, e dall'eccellenza espressa dai nostri commercianti». E' il commento di Mauro Parolini, assessore allo
Sviluppo economico di Regione Lombardia, alla vigilia dei saldi invernali, che partiranno dopodomani, giovedi' 5 gennaio.

RIPARTENZA MERCATO INTERNO – «Durante il periodo natalizio – ha aggiunto Parolini – si sono registrati alcuni interessanti segnali di dinamismo negli acquisti, che spero proprio si possano consolidare nei prossimi giorni. L'auspicio è infatti che questa stagione di saldi invernali possa contribuire a segnare la ripartenza del mercato interno, con una nuova fiducia da parte dei consumatori e una rinnovata occasione per i commercianti di cogliere i moderati, ma incoraggianti, segnali di ripresa che vengono dal mercato».

TUTELA CONSUMATORI – L'assessore, in qualità di presidente del Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei Consumatori e degli Utenti, ha inoltre sottolineato che «i saldi devono costituire una sana opportunita' per il rilancio della domanda in un rapporto collaborativo tra esercenti e clienti, che deve
essere improntato alla trasparenza. In questa prospettiva di legalità e rispetto della concorrenza leale rivestono un ruolo molto importante i Comuni, che hanno il compito di controllare e di verificare il rispetto delle regole
».

LE REGOLE – Parolini ha infine ricordato le regole che disciplinano la materia: «I commercianti hanno l'obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso applicato (è invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso); i prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e, se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli; se il prodotto risulta difettoso, il consumatore puo' richiederne la sostituzione o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare. Tutte le normative sono pubblicate e consultabili sul portale di Regione Lombardia nella sezione dedicata al Commercio».

ECCO IL VADEVECUM PER UN ACQUISTO SICURO

 La merce esposta nelle vetrine o sui banchi di vendita, oggetto di saldo, dovrà riportare obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e la percentuale di sconto o ribasso espresso in percentuale. E’ facoltà del venditore indicare il prezzo finale a seguito dello sconto o del ribasso.

–     La merce in saldo deve essere fisicamente separata rispetto alla merce venduta a prezzo pieno. Dove tale separazione non sia possibile, con cartelli o mezzi idonei, deve essere indicato in modo chiaro e inequivocabile la merce che non è oggetto di saldo. 

–     Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato. E’ bene verificare se alla cassa viene effettivamente praticato il prezzo pubblicizzato.

–     I venditori che sono convenzionati con una delle tante carte di credito sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi. Non è possibile richiedere per l’utilizzo della carta un prezzo più elevato.

–     La prova dei capi non è un obbligo, ma è a discrezione del negoziante.

–    Il cambio del capo o del prodotto in assenza di difetti non è imposto dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’esso lasciata alla discrezionalità del commerciante.

–    Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si manifesta dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa (d. lgs. 6 settembre 2005 n.206 Codice del Consumo). Ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio gode di garanzia di due anni. Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.

Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 04 Gennaio 2017
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