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Carta di circolazione, quanto caos per (quasi) nulla!

Tanta, troppa confusione creata sui social network su una nuova norma che non si applica sui nuclei familiari - I chiarimenti della Polizia Locale...

Dal 3 novembre 2014 diventano efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 94 comma 4 bis, introdotto nel Codice della Strada con l'ultima modifica avvenuta nel 2010, in relazione alla carta di circolazione. Per evitare confusione e non creare allarmismi, come sta avvenendo su diversi social network, in giornata il Comando di Polizia Locale ha emesso un comunicato che illustra la novità.


La norma in questione prevede l'aggiornamento della carta di circolazione quando un veicolo venga utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni, da persona diversa dal proprietario.

Precisazioni:

Tale aggiornamento non è un trasferimento di proprietà ma una annotazione, sulla carta di circolazione, dei dati anagrafici dell'utilizzatore effettivo e non riguarda il certificato di proprietà
– Per ottemperare all'obbligo occorre rivolgersi agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione)
– Il costo è di circa € 25,00 ( imposta di bollo + € 9 versamento)
– La norma non si applica al nucleo familiare convivente
– La prescrizione è applicabile agli atti posti in essere a decorre dal 3 novembre 2014 (non è retroattiva)
– L'obbligo è in capo all'avente causa (l'utilizzatore effettivo del veicolo) che ha tempo trenta giorni per ottemperarvi.

I casi in cui occorre richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione:
– Comodato: il prestito d'uso al di fuori dei componenti del medesimo nucleo familiare
– Comodato di veicoli aziendali, per uso privato
– Custodia giudiziale con facoltà d'uso
– Locazione senza conducente
– Locazione senza conducente di veicoli in dotazione della Polizia Locale
– Veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci
– Veicoli facenti parte del patrimonio di un "trust"
– Utilizzo del veicolo intestato al de cuius qualora venga utilizzato da uno degli eredi prima che ne abbia acquisito la titolarità
– Utilizzo di veicoli con contratto "Rent to buy"

Sono esentati i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
– Iscrizione al REN o all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori
– Licenza per il trasporto di cose in conto proprio
– Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso terzi (taxi e noleggio con conducente)

Corpo Polizia Locale Legnano

Redazione
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Pubblicato il 31 Ottobre 2014
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